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Sez. 3, Sentenza n. 727 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967) Rv. 105115 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALLIMENTO DI SOCIETA - FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA DI SOGGETTI AVENTI CARICHE SOCIALI - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI FATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105115-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALLIMENTO DI SOCIETA - FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA DI SOGGETTI AVENTI CARICHE SOCIALI - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI FATTO - SUFFICIENZA.*

L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle societa, si riferisce non gia all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della societa, bensi alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'Obbligo della lealta e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe infatti irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'Obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Conf, con specifico riferimento all'amministratore di fatto, 103107, (anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)