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Sez. U, Sentenza n. 1111 del 03/05/1966 (Rv. 322222 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - LESIONE DELL'INTEGRITA FISICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER COLPA DELLA PA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.*
Stato
decisa il 1966-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322222-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - LESIONE DELL'INTEGRITA FISICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER COLPA DELLA PA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.*

La Competenza giurisdizionale esclusiva del consiglio di stato in materia di controversie relative al rapporto di pubblico impiego concerne la tutela dei diritti dei dipendenti, che nel rapporto di pubblico impiego trovano il loro titolo necessario, e si estende, quindi, a tutte le controversie in cui il rapporto medesimo, considerato nella sua Costituzione e nel suo svolgimento, funziona da momento genetico diretto ed immediato della pretesa fatta valere in giudizio. Tale Competenza giurisdizionale esclusiva, deve, invece, negarsi nelle ipotesi in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia basata, non gia sulla violazione di diritti nascenti dal rapporto, bensi sulla violazione di diritti assoluti alla vita ed alla integrita personale, anche se connessa col rapporto medesimo. In tali ipotesi, il rapporto di impiego non puo porsi a fondamento della domanda, perche va considerato come una mera occasione rispetto al petitum sostanziale, che trova la sua causa nella violazione del generale principio del neminem laedere, alla cui osservanza e tenuta anche la pubblica amministrazione. Pertanto, deve ritenersi che, allorche si chieda il risarcimento dei danni per la lesione del diritto soggettivo alla integrita fisica della persona del pubblico dipendente, a causa del comportamento colposo della pubblica amministrazione, per inosservanza delle norme di comune prudenza o perizia dirette alla tutela dell'integrita predetta, la cognizione della controversia spetta alla Competenza giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria. (applicazione al caso di pretesa di risarcimento, fatta valere da dipendente di ente pubblico, fondata sull'asserito comportamento colposo dell'ente stesso, che avrebbe costretto a lavorare a lungo a contatto con altro impiegato affetto da tubercolosi, cagionandogli, per contagio un'affezione tubercolare). (V 349/64; 28/53).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)