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Sez. U, Sentenza n. 1603 del 29/05/1971 (Rv. 352016 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352016-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Deve negarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo allorche la pretesa dedotta in giudizio sia in relazione meramente formale con il rapporto di pubblico impiego, nel senso che essa non presenti alcuna intima interferenza con l'interesse pubblico onde, sul piano giuridico, sia palese la sua sostanziale autonomia. (nella specie e stata negata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione a controversia concernente la legittimita di trattenute su compensi per lavoro straordinario, operate da un ente pubblico al fine di rivalersi di un credito, contestato dal dipendente nella sua esistenza e non attinente al rapporto di impiego). (Conf 2230'62' V 2423'66, mass n 324688' 1111'66, mass n 322222).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)