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Sez. 5, Sentenza n. 640 del 17/01/2001 (Rv. 543241 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Principio della deducibilità delle spese nella misura dell'annotazione nelle scritture contabili e del loro concorso alla determinazione del risultato del conto profitti e perdite - Applicabilità in caso di rettifica induttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543241-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di imposte sui redditi inerenti ad attività d'impresa, il principio sancito dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e ribadito dall'art. 6 bis del D.L. n. 90 del 1990, secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura in cui siano annotate nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto profitti e perdite, non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 6 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)