Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 10/04/1996 (Rv. 496897 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento presuntivo di maggiori ricavi di attività di impresa - Detrazione dei relativi costi - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di imposte sui redditi inerenti ad attività d'impresa, l'amministrazione finanziaria, ove accerti presuntivamente maggiori ricavi, disattendendo in tutto o in parte le risultanze del bilancio o delle scritture contabili (art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), deve portare in detrazione i relativi costi, al fine di individuare il reddito netto, mentre non può invocare le regole poste dall'art. 74, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, circa la indeducibilità di costi ed oneri in mancanza di imputazione al conto dei profitti e delle perdite e in presenza di inosservanza degli obblighi di registrazione, trattandosi di disposizioni che presuppongono un reddito dichiarato o accertato sulla base della documentazione contabile in possesso del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)