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Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 16/11/1998 Ud. (dep. 01/12/1998) Rv. 211773 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Legge penale militare di guerra - Ultrattività - Limiti, a fronte della disciplina generale in materia di successione delle leggi penali nel tempo - Fattispecie relativa all'astratta riconoscibilità delle attenuanti generiche con riguardo all'eccidio delle Fosse ardeatine.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211773-01

REATI MILITARI - IN GENERE

L'ultrattività delle leggi penali militari di guerra, sancita dall'art.23 cod.pen.mil.guerra, non impedisce - quando dette leggi non contengano specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune - l'operatività della disciplina ordinaria stabilita dall'art.2, comma terzo, cod.pen. in materia di successione di leggi penali nel tempo.Ne consegue che, pur con riguardo a fatto punibile in base alla legge penale militare di guerra (nella specie, eccidio delle Fosse ardeatine)e commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.2 del D.L.G.T. 14 settembre 1944 n.288, con il quale fu introdotto l'art.62 bis cod.pen., non vi è ostacolo giuridico all'applicazione delle attenuanti generiche previste da detta ultima disposizione normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Guerra art. 23, Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)