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Sez. 1, Sentenza n. 35488 del 27/06/2003 Cc. (dep. 12/09/2003) Rv. 226388 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA | Delitto di cui agli articoli 13 e 185, commi 1 e 2, cod. pen. mil. guerra - Appartenenza al novero dei delitti politici ex art. 8 cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: eccidio delle Fosse Ardeatine.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226388-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA

La perseguibilità dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi all'estero è prevista negli articoli 13 e 231 cod. pen. mil., secondo cui per tali reati, ove commessi in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano o di uno Stato alleato o di un cittadino di questo, non esistono limiti territoriali e le relative norme si applicano anche ai militari stranieri. Ne consegue che al delitto di cui agli artt. 13 e 185 commi 1 e 2 c.p. mil. guerra (concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani) non è applicabile la previsione dell'art. 8 c.p. e, di conseguenza, tale delitto non può essere ricondotto alla categoria dei delitti politici, ex art. 8, comma 3, cod. pen.. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che non sia applicabile l'indulto, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 922 del 1953 - previsto per i reati politici e connessi nonché "per i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate" (e non agli appartenenti alle Forze armate, cfr. sent. Corte cost. n. 298 del 2000)- nei confronti di un ex ufficiale delle SS, condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Guerra art. 13, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 231, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)