Sez. 4, Sentenza n. 6094 del 09/05/1985 Ud. (dep. 18/06/1985) Rv. 169803 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONE SOSTITUTIVA - PROCEDURA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - POTERI DEL GIUDICE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ALLA PENA DETENTIVA - SULLA PENA PECUNIARIA SOLA O CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - RAGGUAGLIO EX ART. 135 COD. PEN. - EFFETTO.*
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONE SOSTITUTIVA - PROCEDURA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - POTERI DEL GIUDICE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ALLA PENA DETENTIVA - SULLA PENA PECUNIARIA SOLA O CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - RAGGUAGLIO EX ART. 135 COD. PEN. - EFFETTO.*
La procedura stabilita dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981 comporta che il giudice debba inizialmente determinare tutte le pene che ritenga applicabili al caso concreto: quella detentiva e quella pecuniaria, sola o congiunta con l'altra. Ne consegue che, nell'ipotesi di sola pena detentiva, il giudice deve controllare se entri nel limite di tre mesi e di un mese detta pena e stabilire la sanzione sostitutiva che ritiene adeguata. Mentre, nell'ipotesi di pena pecuniaria, sola o congiunta con quella detentiva, egli deve effettuare il ragguaglio ai sensi dello art. 135 cod. pen. e, quindi, controllare se la quantità risultante - ovverosia la misura della pena detentiva cui può essere ragguagliata quella pecuniaria - da sola o eventualmente congiunta con la misura della originaria pena detentiva, entri nel limite predetto. In simile caso e sulla base della misura complessiva della pena detentiva risultante, determina la sanzione sostitutiva dell'una e dell'altra e dichiara estinto il reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)