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Sez. 3, Sentenza n. 1773 del 15/01/1986 Ud. (dep. 03/03/1986) Rv. 172009 - 01

PENA - IN GENERE - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SANZIONE SOSTITUTIVA A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - RAGIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172009-01

PENA - IN GENERE - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SANZIONE SOSTITUTIVA A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - RAGIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - NECESSITÀ.*

L'applicazione della sanzione sostitutiva, a richiesta dello imputato, con conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, è possibile anche nei confronti di illeciti punibili con pene congiunte (detentiva e pecuniaria). Invero la legge, nel delimitare oggettivamente l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, esclude specificatamente alcuni reati puniti con pene detentive e pecuniarie; ora la menzione non avrebbe senso se tali reati fossero già, di per sè, esclusi dalla disciplina dello istituto. In caso di reato punito con pena congiunta, l'Estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva, è consentita se - operato il conguaglio della pena pecuniaria con quella detentiva secondo i principi dell'art. 135 cod. pen. - la durata complessiva della pena detentiva risultante da tale operazione non superi la durata massima della pena detentiva prevista dall'art. 53 legge citata. (V mass n 160949; (V mass n 170048; (V mass n 169334; (V mass n 160376; (V mass n 156167; (Conf mass n 170235; (Conf mass n 169803; (Conf mass n 169802; (Conf mass n 164911; (Conf mass n 162398; (Conf mass n 159890; (Conf mass n 161962; (Conf mass n 158527; (Conf mass n 158412; (Conf mass n 157525; (Conf mass n 157020; (contra mass n 169806; (contra mass n 169593; (contra mass n 167949; (contra mass n 159579; (contra mass n 155510).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)