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Sez. 2, Sentenza n. 976 del 19/05/1965 (Rv. 311897 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO - ESERCENTI LIBERE PROFESSIONI - PARERE DELL'ORGANO PROFESSIONALE - RILEVANZA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1965-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311897-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO - ESERCENTI LIBERE PROFESSIONI - PARERE DELL'ORGANO PROFESSIONALE - RILEVANZA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*

La parcella delle spese e prestazioni professionali, richiesta dallo art. 636 cod.proc.civ. per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un avvocato o procuratore, di un notaio o di altro esercente una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, costituisce una dichiarazione unilaterale proveniente dal professionista, ed il parere dell organo professionale rappresenta un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate con la tariffa di categoria. Pertanto, sorgendo, in caso di opposizione all'ingiunzione, una contestazione al riguardo, la questione non puo essere risolta se non attraverso la prova dell'effettivita delle prestazioni, prova che, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod.civ., incombe al professionista, posto che il decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito e l'opposizione ripristina le normali posizioni probatorie delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)