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Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011 (Rv. 620020 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Spese di c.t.u. della fase cautelare - Liquidazione nel giudizio di merito - Esito diverso dalla fase cautelare - Applicazione del principio della soccombenza relativa al merito - Possibilità - Potere discrezionale del giudice di merito.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620020-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA

Nel procedimento di denuncia di danno temuto, ancorché, ai fini dell'attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare, possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell'esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u., affrontate nella fase cautelare, a carico del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)