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Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 06/12/1988 (Rv. 460923 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - REQUISITI PER LA PROPONIBILITÀ - MANCANZA - SPESE DELLA FASE CAUTELARE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460923-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - REQUISITI PER LA PROPONIBILITÀ - MANCANZA - SPESE DELLA FASE CAUTELARE - POTERI DEL GIUDICE.*

Con riguardo al procedimento per denuncia di nuova opera, ancorché ai fini dell'attribuzione delle spese della fase cautelare possa venire in rilievo la Mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del merito, in considerazione dell'esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase cautelare, a carico del convenuto. (V 3608/87, mass n 452551; (V 7036/82, mass n 424704; (V 149/73, mass n 361915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)