Sez. L, Sentenza n. 2887 del 06/04/1990 (Rv. 466475 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA - SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO DEL MEDESIMO ISTITUTO DI INVIARE ALL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER I VERSAMENTI - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA - SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO DEL MEDESIMO ISTITUTO DI INVIARE ALL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER I VERSAMENTI - INSUSSISTENZA.*
L'i.N.P.S., una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'Obbligo di inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, atteso che il rilascio di tali bollettini, al quale fa riferimento il secondo comma della norma citata, è da intendere nel senso di consegna a richiesta dello interessato, non potendo l'istituto conoscere se, in relazione ai vari periodi trimestrali per i quali il versamento va eseguito, permanga o meno il diritto o l'interesse dell'assicurato alla effettuazione della contribuzione. (Conf 1087/85, mass n 439218; (Conf 1601/84, mass n 433675).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)