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Sez. L, Sentenza n. 12031 del 09/08/2003 (Rv. 565856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione - Modalità - Qualsiasi forma - Esclusione - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità - Obbligo di consegna da parte dell'INPS - Esclusione - Onere di attivazione dell'interessato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

Gli obblighi di comunicazione previsti (dal decreto legge n. 405 del 1996, non convertito, poi riprodotti nel D.L. n. 510 del 1996 - convertito nella legge n. 608 del 1996 - con clausola di salvezza per il decreto decaduto) in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo sono validamente adempiuti, non in qualsiasi forma idonea allo scopo, ma solo mediante documenti tratti dal registro di impresa, rilasciato dall'INPS, secondo le previsioni legislative (artt. 9 ter e 9 quater del D.L. n. 510 del 1996) e, in mancanza di un obbligo di consegna a carico dell'INPS, è onere dell'interessato attivarsi tempestivamente al fine di procurarsi indispensabili per i previsti adempimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/08/1996 num. 405, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 ter CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)