Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 16/04/1992 (Rv. 476849 - 01)
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere | Singoli componenti - Rappresentanza processuale della famiglia coltivatrice - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere
Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice (esclusi il fine speculativo e l'origine contrattuale), si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, nei confronti del concedente, o essere da questo convenuto, in nome e per conto di detta famiglia, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri familiari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)