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Sez. 3, Sentenza n. 6475 del 08/06/1995 (Rv. 492741 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti - Ammissibilità - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492741-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice esclusi il fine speculativo e l'origine contrattuale, si applica il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 48 legge n. 203/82, ciascuno dei suoi componenti può agire anche sul piano processuale nei confronti del concedente, o essere da questo convenuto in nome e per conto di detta famiglia, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)