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Sez. 3, Sentenza n. 15080 del 22/11/2000 (Rv. 542020 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Nuove operazione - Nozione - Domanda giudiziale proposta nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542020-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI

Il divieto, stabilito dall'art. 2279 cod. civ. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni - intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente ratio d'impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale. Da ciò consegue che non può considerarsi nuova operazione la proposizione in giudizio di una domanda che, concernendo l'indennità per la perdita dell'avviamento, presuppone la cessazione del rapporto di locazione relativo al locale ove si svolgeva l'attività imprenditoriale della società, e si colloca quindi inequivocabilmente nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)