diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 06/02/1999 (Rv. 523017 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Nuove operazioni - Nozione - Attività processuale espletata con riferimento a rapporti sostanziali preesistenti alla liquidazione - Legittimità - Qualificazione in termini di "nuova operazione" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523017-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI

La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 cod. civ., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, e che costituiscano, viceversa, atti di gestione dell'impresa sociale, da ritenersi del tutto inefficaci per carenza di potere. Non può legittimamente ricomprendersi nel novero delle "nuove operazioni" la mera attività processuale (nella specie, di impugnazione) espletata dai liquidatori in relazione a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liquidazione della società, attesa la indiscutibile omogeneità di tale attività con lo scopo di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso, e la non inquadrabilità (a prescindere dalla sua fondatezza) tra quelle di gestione dell'impresa sociale sottoposte al divieto "ex lege" di cui ai ricordati artt. 2278, 2279 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2279, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)