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Sez. 3, Sentenza n. 36776 del 04/07/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 286923-02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Artificiosa evasione della tassa di successione italiana - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Configurabilità - Normativa penal-tributaria - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286923-02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ove ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi, nella condotta di artificiosa evasione della tassa di successione, in quanto, non ricadendo tale materia impositiva in alcuna disposizione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è configurabile alcun rapporto di specialità, né alcuna duplicazione incriminatrice rispetto alla normativa penal-tributaria. (Fattispecie cautelare relativa, tra l'altro, al contestato delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., consistito nella rappresentazione fittizia della residenza abituale della "de cuius" in Svizzera, tale da determinare la fraudolenta sottrazione all'erario alla tassa di successione della stessa).

Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)