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Sez. U, Sentenza n. 28544 del 02/12/2008 (Rv. 605628 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Cassazione con rinvio per ragioni non inerenti all'instaurazione del giudizio di merito - Successivo ricorso per nullità conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio - Ammissibilità - Esclusione - Nullità già eccepita davanti all'organo disciplinare - Irrilevanza - Fondamento - Natura del giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605628-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Qualora le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per violazione delle norme in tema di estinzione dell'azione disciplinare e non per ragioni inerenti all'instaurazione del giudizio innanzi alla medesima sezione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si faccia valere, successivamente al giudizio di rinvio, la nullità per mancato espletamento dell'interrogatorio, che, pur già eccepita innanzi all'organo disciplinare, non abbia formato oggetto del primo ricorso per cassazione. Il giudizio di rinvio, infatti, come regolato nella specie dal codice di procedura penale del 1930, non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicchè in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)