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Sez. L, Sentenza n. 2749 del 27/03/1996 (Rv. 496612 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Annullamento per motivi non inerenti alla posizione processuale delle parti nella precedente fase di merito - Questioni relative alla ammissibilità del ricorso per cassazione o dell'appello - Proponibilità innanzi al Giudice di rinvio o nel successivo giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496612-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Qualora la sentenza di merito sia stata annullata non per ragioni inerenti alla posizione processuale delle parti ma per violazione della legge regolante il rapporto sostanziale dedotto in causa, si devono ritenere implicitamente e positivamente risolte e non più discutibili nel giudizio di rinvio le questioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione e dell'appello - ivi compresa quella della legittimazione a proporre le suindicate impugnazioni - nonché quelle relative alla "legitimatio ad causam", le quali non possono quindi venir riproposte nel successivo giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)