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Sez. 3, Sentenza n. 200 del 14/01/1987 (Rv. 449969 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449969-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Rientra nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova; tale apprezzamento è insindacabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (Conf 361/75, mass n 373602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)