Sez. 3, Sentenza n. 200 del 14/01/1987 (Rv. 449969 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Rientra nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova; tale apprezzamento è insindacabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (Conf 361/75, mass n 373602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)