Sez. 2, Sentenza n. 361 del 30/01/1975 (Rv. 373602 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Rientra nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova; tale apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se correttamente e congruamente motivato. (V 1246/74, mass n 369301).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)