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Sez. 2, Sentenza n. 6060 del 18/12/1978 (Rv. 395877 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RIFERIMENTO ALLE DIVERSE ALTEZZE E DISTANZE DEI SINGOLI ELEMENTI DI OGNI EDIFICIO - NECESSITA - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CONEGLIANO - GRADUAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - RIFERIMENTO ALL'ALTEZZA DEI VARI CORPI DI FABBRICA DELLE COSTRUZIONI - DISCIPLINA EX ART 11 DI DETTO REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395877-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RIFERIMENTO ALLE DIVERSE ALTEZZE E DISTANZE DEI SINGOLI ELEMENTI DI OGNI EDIFICIO - NECESSITA - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CONEGLIANO - GRADUAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - RIFERIMENTO ALL'ALTEZZA DEI VARI CORPI DI FABBRICA DELLE COSTRUZIONI - DISCIPLINA EX ART 11 DI DETTO REGOLAMENTO.*

Allorquando, a norma dei regolamenti edilizi locali, la distanza tra costruzioni sia stabilita in rapporto all'altezza degli edifici che si fronteggiano, la Determinazione del rapporto fra l'altezza della nuova costruzione e la distanza dall'edificio vicino deve tener conto, salva diversa disposizione, delle diverse altezze e distanze dei singoli elementi di ogni edificio, anche se strutturalmente costituenti un corpo unico, in quanto il carattere unitario del fabbricato non esclude che in esso possano distinguersi diversi corpi di fabbrica, i quali costituiscono parte integrante dell'edificio e sono destinati a estendere e ad ampliare per l'intero fronte i vani abitabili, incidendo sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. In tal senso, il regolamento edilizio del comune di conegliano, laddove nella normativa della zona a villini (art 11) prescrive che la distanza del fabbricato o del corpo di fabbrica dai confini non dovra essere inferiore a una volta la sua altezza, non stabilisce una distanza fissa, adottando come unico parametro per tutti i corpi di fabbrica la sola altezza maggiore del fabbricato, bensi gradua la distanza dal confine in relazione all'altezza dei vari corpi di fabbrica della costruzione. (V 1367/70, mass nn 347103 e 347105; (Conf 2219/71, mass n 353018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 4, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)