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Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 07/09/1968 (Rv. 335650 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'ART. 67 DEL RD N 1765 DEL 1935 - INTERRUZIONE - NECESSITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335650-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'ART. 67 DEL RD N 1765 DEL 1935 - INTERRUZIONE - NECESSITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*

Il termine prescrizionale di cui all'art. 67 del decreto n. 1765 del 1935, per il suo carattere speciale, puo essere interrotto soltanto dall'effettivo Esercizio della Azione giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)