Sez. L, Sentenza n. 5894 del 07/11/1981 (Rv. 416647 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE TASSATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE TASSATIVO.*
Per il collegamento tra gli artt. 111 e 112, primo comma, del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è soggetta al termine di prescrizione speciale di tre anni (dall'evento assicurato) il cui corso rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, da esaurirsi, peraltro, nel termine di centocinquanta giorni (già novanta per il secondo comma dell'art. 23 del R.d. n. 2276 del 1936) per il procedimento previsto dall'art. 104 del testo unico citato. La stessa prescrizione rimane poi sospesa (ai sensi del quarto comma dell'art. 112) nel caso in cui gli aventi diritto, avendo ritenuto trattarsi di infortunio o malattia professionale nell'agricoltura, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative (o l'Azione giudiziaria) in conformità alle relative norme. Al di fuori dei casi previsti, nessun altro atto diverso dalla proposizione dell'Azione giudiziaria può avere efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione. (V 3912/69, mass n 344322; (V 2905/68, mass n 335650; (Conf 4357/79, mass n 400867).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/12/1936 num. 2276 art. 23, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)