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Sez. 1, Sentenza n. 3047 del 17/05/1984 (Rv. 435085 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - RETTIFICA DEGLI IMPONIBILI DICHIARATI - CONTRIBUENTE NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RICORSO AL METODO ANALITICO - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 117 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - LIMITI - RICORSO AL METODO INDUTTIVO O SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435085-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - RETTIFICA DEGLI IMPONIBILI DICHIARATI - CONTRIBUENTE NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RICORSO AL METODO ANALITICO - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 117 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - LIMITI - RICORSO AL METODO INDUTTIVO O SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art. 117 del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'accertamento in rettifica della dichiarazione di un contribuente non tassabile in base a bilancio doveva essere effettuato analiticamente solo nel caso in cui il contribuente avesse fornito "tutti" i dati ed esibito "tutti" i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione, e pertanto era giustificato il ricorso al metodo induttivo o sintetico anche nel caso di Mancanza parziale dei dati suddetti, senza che in tale ipotesi l'accertamento dovesse essere limitato esclusivamente ai dati omessi, l'incidenza di questi dati ai fini della rettifica attenendo non alla legittimità del ricorso al metodo sintetico, ma soltanto alla congruità dell'accertamento effettuato. (V 547/81, mass n 411022; (V 1403/80, mass n 404949; (V 4576/79, mass n 401094; (V 645/79, mass n 396802).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)