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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 12/02/1987 (Rv. 450957 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITÀ - ESTREMI - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450957-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITÀ - ESTREMI - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

In tema di imposta complementare, di fronte ad una dichiarazione dei redditi solo apparentemente analitica o manifestamente inattendibile, è consentito all'amministrazione finanziaria il ricorso all'accertamento sintetico-induttivo, per la cui motivazione non occorre l'esposizione della verifica del reddito dichiarato, né è necessario un riscontro analitico delle singole componenti del reddito medesimo, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum mediante l'indicazione, negli avvisi di accertamento di quei fatti-indici dai quali possa desumersi l'inattendibilità della dichiarazione. L'eventuale originaria illegittimità dello accertamento, per Mancanza di un'adeguata contestazione di fatti e circostanze sui quali sia stata fondata la valutazione presuntiva di una capacità contributiva superiore resta, peraltro, sanata qualora nel corso del giudizio di merito instaurato dal contribuente dinanzi alle commissioni tributarie (prima della riforma del 1972), l'amministrazione finanziaria provveda ad un'esauriente specificazione degli indicati elementi. (V 2419/86, mass n 445536; (V 3047/84, mass n 435085; (V 3609/81, mass n 414227; (V 687/81, mass n 411154; (V 1403/80, mass n 404949; (V 1368/80, mass n 404894).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)