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Sez. 1, Sentenza n. 379 del 17/01/1998 (Rv. 511658 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessionario di credito I.V.A. - Controversia da lui promossa verso l'Amministrazione - Ammissibilità - Natura tributaria - Configurabilità - Intervento del cessionario nella controversia del contribuente - Ammissibilità anche in grado d'appello - Conseguenze in tema di pronuncia finale e di diritto a ricevere avviso della data di udienza.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511658-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Il cessionario del credito I.V.A. subentra nella posizione del contribuente e la relativa controversia conserva la sua natura tributaria. Il cessionario, conseguentemente, può intervenire nella controversia promossa dal contribuente, anche in grado di appello. come consentitogli dall'art. 111, terzo comma cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Ed, in tal caso, la condanna può essere pronunciata in favore di esso cessionario. Ne consegue che il cessionario intervenuto in causa ha diritto a ricevere la comunicazione della data di udienza avanti alla Commissione Tributaria Centrale, e che la omissione di un tale avviso comporta la nullità della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)