Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 12/03/1999 (Rv. 524073 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Posizione del successore a titolo particolare - Disciplina in tema di intervento volontario di terzo ex art. 105 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Intervento in appello - Ammissibilità - Disciplina ex art. 344 stesso codice - Inapplicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della "res" litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non ha, pertanto alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105 stesso codice, e la sua esprimibilità, in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 cod. proc. civ., trova giustificazione nella situazione particolare dell'interveniente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)