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Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 15/12/1972 (Rv. 361619 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - ESECUZIONE DELL'OPERA - DILIGENZA SUPERIORE ALLA MEDIA - OBBLIGO DEL MEDICO - IMPOSSIBILITA DELL'ESATTA ESECUZIONE - ONERE PROBATORIO DEL MEDICO.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361619-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - ESECUZIONE DELL'OPERA - DILIGENZA SUPERIORE ALLA MEDIA - OBBLIGO DEL MEDICO - IMPOSSIBILITA DELL'ESATTA ESECUZIONE - ONERE PROBATORIO DEL MEDICO.*

La professione sanitaria esige che il medico presti la sua attivita con diligenza scrupolosa e superiore alla media, dovendo egli assumere, in base al secondo comma dell'art 1176 cod civ, la figura del regolato ed accorto professionista. Incombe al medico l'Onere di fornire la dimostrazione dell'impossibilita, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)