Sez. L, Sentenza n. 8129 del 03/07/1992 (Rv. 478010 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Non compreso in regolari turni periodici - Maggiorazione retributiva - Obbligo del datore di lavoro - Volontarietà della prestazione - Irrilevanza - Clausola di esclusione o di riduzione della maggiorazione - Nullità assoluta.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno
Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, ai sensi dell'art. 2108 secondo comma cod. civ., è irrilevante la circostanza della volontarietà della prestazione notturna, essendo sufficiente il fatto obiettivo del suo compimento con il consenso del datore di lavoro, che ne trae vantaggio, mentre ogni accordo individuale che escluda o limiti il diritto di chi presti lavoro esclusivamente notturno alla detta maggiorazione stabilita ai sensi del terzo comma della citata norma è da considerarsi affetta da nullità assoluta, che ha carattere inderogabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)