Sez. U, Sentenza n. 444 del 10/02/1969 (Rv. 338512 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO UNA AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE - NULLITA - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA EX TUNC.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO UNA AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE - NULLITA - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA EX TUNC.*
Il vizio della notificazione del ricorso per Cassazione un' amministrazione dello stato presso un'Avvocatura distrettuale, anziche presso l' Avvocatura generale deve ritenersi sanato, con efficacia ex tunc con la Costituzione in giudizio dell' amministrazione, attesa la dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n. 1611. (Conf. 2807-68, mass. 335460 1250-68, mass. 332769 254-68, mass. N. 331161).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)