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Sez. 1, Sentenza n. 321 del 02/02/1973 (Rv. 362233 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE DELLO STATO - NULLITA - SANABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362233-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE DELLO STATO - NULLITA - SANABILITA - CONDIZIONI.*

La nullita del ricorso per Cassazione proposta nei confronti di una amministrazione dello stato, conseguente alla sua notificazione presso l' Avvocatura distrettuale invece che presso l' Avvocatura generale dello stato, e sanata con effetto ex tunc dalla Costituzione in giudizio dell' Avvocatura dello stato. (Conf 444/69, mass n 338512).*

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)