Sez. L, Sentenza n. 4304 del 08/10/1977 (Rv. 387917 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI DIVERGENTI DA QUELLE DI UN ALTRO - OBBLIGO DI ANALITICA COMPUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI COSTUI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI DIVERGENTI DA QUELLE DI UN ALTRO - OBBLIGO DI ANALITICA COMPUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI COSTUI - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che diverga da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal consulente tecnico dal quale dissenta, dovendosi tale confutazione ritenersi implicita nell'aver uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 436/76, mass n 379086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)