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Sez. L, Sentenza n. 4304 del 08/10/1977 (Rv. 387917 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI DIVERGENTI DA QUELLE DI UN ALTRO - OBBLIGO DI ANALITICA COMPUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI COSTUI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387917-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI DIVERGENTI DA QUELLE DI UN ALTRO - OBBLIGO DI ANALITICA COMPUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI COSTUI - ESCLUSIONE.*

Il giudice di secondo grado, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che diverga da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal consulente tecnico dal quale dissenta, dovendosi tale confutazione ritenersi implicita nell'aver uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 436/76, mass n 379086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)