Sez. L, Sentenza n. 436 del 10/02/1976 (Rv. 379086 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO TRA DUE CONSULENZE - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNA CONSULENZA - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELL'ALTRA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO TRA DUE CONSULENZE - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNA CONSULENZA - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELL'ALTRA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che diverga da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal consulente tecnico dal quale dissenta, dovendosi tale confutazione ritenersi implicita nell'aver uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 3558/74, mass n 372073).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)