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Sez. 1, Sentenza n. 25668 del 21/12/2015 (Rv. 638293 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine per l'opposizione alla stima - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'atto di determinazione dell'indennità - Notificazione del decreto di espropriazione - A mezzo messo di conciliazione e non tramite ufficiale giudiziario - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638293-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine perentorio per proporre opposizione alla stima decorre solo dal momento in cui l'espropriato riceve piena e legale conoscenza di quest'ultima attraverso valida notifica dell'atto amministrativo che ha determinato l'indennità di esproprio, dovendosi ritenere che la notifica del decreto di espropriazione eseguita dal messo di conciliazione, anziché dall'ufficiale giudiziario, senza la specifica autorizzazione del capo dell'ufficio ed in assenza delle deroghe previste dall'art. 34 comma 1, del d.P.R. n. 1229 del 1959, è affetta da nullità che non può essere sanata per il fatto che comunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione, nell'ambito del procedimento amministrativo, la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)