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Sez. 1, Sentenza n. 14767 del 22/11/2001 (Rv. 550496 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Notifica dell'atto eseguita a mezzo messo di conciliazione - Nullità - Conseguenze - Conoscenza dell'atto da parte dell'interessato - Rilevanza ai fini della sanatoria della nullità - Esclusione - Applicabilità degli artt. 156 e 157 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550496-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA

La notifica, eseguita dal messo di conciliazione, anziché dall'ufficiale giudiziario, senza la specifica autorizzazione del capo dell'ufficio e in assenza delle deroghe previste dall'art. 34 comma primo d.P.R. 1229/1959, è affetta da nullità che, ove detta forma di notifica sia stata eseguita in relazione ad atti amministrativi, segnatamente al decreto di espropriazione, non può essere sanata per il fatto che comunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato tempestiva l'opposizione alla stima, proposta oltre il termine di legge, avendo accertato che il provvedimento contenente la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio era stato notificato al proprietario del bene espropriato dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione).

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 com. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)