Sez. 6, Sentenza n. 5468 del 25/03/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173107 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CASSAZIONE - SINDACABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CASSAZIONE - SINDACABILITÀ - CONDIZIONI.*
In Sede di legittimità, può essere sindacata la sentenza che abbia eventualmente applicato una causa estintiva del reato, escludendo che ricorra, invece, una delle ipotesi di assoluzione prevista dallo art. 152, secondo comma cod. proc. pen., soltanto se dalla stessa decisione risultino elementi tali da fornire la prova evidente della sussistenza della dedotta causa di non punibilità, senza che la indagine possa investire la ricostruzione dei fatti già compiuti dai giudici di merito. (V mass n 151597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)