Sez. 1, Sentenza n. 4100 del 13/06/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205492 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | Difensore - Termine - Decorrenza dalla notifica del provvedimento - Difensore non cassazionista - Irrilevanza - Fattispecie.
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere
Nel caso in cui la data della notifica del provvedimento al difensore sia posteriore a quella della data di notifica all'interessato, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione si esaurisce con il decorso di quello relativo alla seconda notifica, anche se il difensore stesso non sia abilitato a ricorrere in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, notificato a difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)