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Sez. 1, Sentenza n. 6007 del 18/11/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 206517 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA | Diversità di decorrenza per l'imputato e per il suo difensore - Regola dell'operatività, per entrambi, del termine che scade per ultimo - Difensore non legittimato in proprio alla proposizione del gravame - Indifferenza - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206517-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA

Il disposto di cui all'art. 585, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo", trova applicazione anche nei casi in cui il difensore non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame. (Nella specie perché, trattandosi di provvedimento ricorribile per cassazione, il difensore non era iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)