Sez. 3, Sentenza n. 21488 del 21/03/2006 Cc. (dep. 21/06/2006) Rv. 234470 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materiali di dragaggio portuale - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Natura di Rifiuto - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali di dragaggio dei porti conservano la propria natura di rifiuti sino alla loro cernita e dilavamento, atteso che la disciplina in materia di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, ex art. 181, comma dodicesimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e che l'art. 185 del citato decreto n. 152 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, ed a seguito di manutenzione disposta dalle competenti autorità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)