Sez. 3, Sentenza n. 29652 del 09/11/2017 Cc. (dep. 02/07/2018) Rv. 273212 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materiali di dragaggio portuale - Cessazione della qualità di rifiuto - Condizioni - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, i materiali dragati di cui all'art. 184-quater, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all'esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità a determinate condizioni, diverse a seconda che essi siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo; ne consegue che, in mancanza del verificarsi di dette condizioni, il trasporto dei fanghi di dragaggio al di fuori dello stabilimento necessita del FIR e della dichiarazione di conformità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)