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Sez. 1, Sentenza n. 8401 del 24/08/1998 (Rv. 518327 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa (o c.d. accessione invertita) - Opere previste in un piano particolareggiato - Dichiarazione di pubblica utilità - Configurabilità - Ius superveniens (art. 3 comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662) - Applicabilità di ufficio ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518327-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Per il disposto dell'art. 16, comma quarto della legge urbanistica l'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste. Conseguentemente, la realizzazione di dette opere, in assenza di un decreto di espropriazione, non esclude che il risarcimento del danno spettante al proprietario dell'area destinata alla realizzazione dell'opera pubblica debba determinarsi secondo la disciplina contenuta nel comma settimo bis dell'art. 5 della legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma sessantacinquesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662, applicabile d'ufficio ai giudizi in corso.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)