Sez. 1, Sentenza n. 16813 del 21/07/2006 (Rv. 591964 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Piano regolatore generale - Equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la mera previsione del piano regolatore generale non vale quale dichiarazione implicita di pubblica utilità per le opere in esso contemplate, occorrendo, al riguardo, l'approvazione dei piani regolatori particolareggiati, come stabilisce l'art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o, in mancanza, l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, come stabilito dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)