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Sez. 1, Sentenza n. 6185 del 15/03/2010 (Rv. 612368 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti - Domanda di equa riparazione - Termine semestrale - Decorrenza - Data di cancellazione - Configurabilità - Data anteriore di transazione stragiudiziale della lite - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612368-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel caso in cui la causa sia stata cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti, il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo decorre dal giorno della cancellazione della causa dal ruolo, anche se la definizione della lite dipenda da una transazione stragiudiziale, non potendosi fare riferimento, ai fini della predetta decorrenza, al momento di conclusione dell'accordo, i cui effetti vengono in evidenza solo quando siano fatti rifluire nel processo e facciano così cessare il dovere del giudice di provvedere sulla domanda, mentre il tempo lasciato trascorrere per abbandonare il processo, o chiederne la chiusura, rileva ai soli fini dell'imputazione, alle parti e non allo Stato, della responsabilità per l'ulteriore durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)