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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26191 del 22/11/2013 (Rv. 628745 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Dichiarazione di interruzione del giudizio presupposto - Termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione - Decorrenza - Scadenza del termine previsto dall'art. 303 cod. proc. civ. - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628745-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, la mera dichiarazione di interruzione non è idonea a determinare la decorrenza del termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione, verificandosi tale effetto a seguito soltanto della scadenza del termine stabilito dall'art. 303 cod. proc. civ. per la riassunzione, dopo il quale il giudizio non può più considerarsi in stato di pendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)