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Sez. U, Sentenza n. 4118 del 17/06/1988 (Rv. 459207 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - AZIONI POSSESSORIE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459207-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - AZIONI POSSESSORIE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora il fondo, illegittimamente occupato dall'amministrazione, sia irreversibilmente destinato alla realizzazione di opera pubblica, deve negarsi al privato, per difetto di titolo, la facoltà di agire per il recupero del bene (nella specie, con Azione di reintegrazione nel possesso), poiché detta radicale trasformazione determina l'Estinzione del suo diritto di proprietà, con la contestuale acquisizione del diritto medesimo in capo all'ente costruttore. (V 784/85, mass n 438982; (V 110/85, mass n 438306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)