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Sez. 1, Sentenza n. 784 del 05/02/1985 (Rv. 438982 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438982-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*

Nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione, di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale Mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica, comporta l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore ed inoltre costituisce un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento, deve considerarsi del tutto privo di Rilevanza, sia ai fini dell'assetto proprietario sia ai fini della responsabilità da illecito. (Conf 1754/83, mass n 426596; (Conf 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)