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Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 12/03/2024 (Rv. 670432-01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE | Condizione di adempimento apposta ad un contratto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670432-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE

È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione.

Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)